Art. 2

Introduzione dell'articolo 19-sexies nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

In vigore dal 7 lug 2000
Introduzione dell'articolo 19-sexies nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni 1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 19-quinquies, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è aggiunto il seguente: "Art. 19-sexies (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale). - 1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanità ne dà adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-07;168#art-2

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