Art. 39

In vigore dal 15 set 2000
1. Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall' della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. 3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-39

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