Art. 42
In vigore dal 15 set 2000
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanità
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Bianco, Ministro dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-42