Art. 5

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.c 109

In vigore dal 11 apr 2000
Modifica all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.c 109 1. L' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: " (Ingrediente caratterizzante evidenziato). 1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi: a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica; c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti: 1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell', comma 7; 2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie; 3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante; 4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili; b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta; c) nei casi di cui all', commi 8 e 9. 3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. 4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione. 5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;68#art-5

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