Art. 9

Norme transitorie

In vigore dal 11 apr 2000
1. È consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purchè conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bindi, Ministro della sanità De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;68#art-9

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