Art. 3
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
In vigore dal 11 apr 2000
1. All', comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;68#art-3