Art. 3

In vigore dal 16 gen 2000
1. All' del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "definitivamente entro il 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente entro il 30 giugno 2000,"; è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 15 aprile 2000 la società di cui all', in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell', comma 4, il cui schema è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi."; b) al comma 2, le parole: "Dal 1 luglio 1999" sono soppresse; dopo le parole: "ovvero le sue" è inserita la seguente: "eventuali"; c) al comma 3, le parole: "Dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1 luglio 1999"; d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all' comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-01-14;3#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernenti la societa' "Sviluppo Italia". — Testo vigente | Portale Normativo