Art. 1
In vigore dal 16 gen 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 3, e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. All' del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, le parole: "Per il coordinamento e il controllo" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purchè le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società di cui al comma 1 può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonché la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.";
"4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-01-14;3#art-1