Art. 2
In vigore dal 16 gen 2000
1. All' del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:
"Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-01-14;3#art-2