Art. 9
Modifiche tecniche
In vigore dal 27 feb 2000
1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-18;541#art-9