Art. 9 · Modifiche tecniche

Art. 9

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Modifiche tecniche

In vigore dal 27 feb 2000
1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-18;541#art-9