Art. 10

Spese per le visite ed il rilascio del certificato

In vigore dal 27 feb 2000
1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all' e quelle per le visite di cui all' sono a carico dell'armatore sulla basedel costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni. 2. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità di versamento di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-18;541#art-10

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Spese per le visite ed il rilascio del certificato (Art. 10 Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.) — Testo vigente | Portale Normativo