Capo III

Art. 17

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attività elettriche.

In vigore dal 25 dic 1999
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "In tutti i casi in cui le imprese di cui all', n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all' o di un'azienda speciale o di una società di enti locali."; b) al secondo comma, le parole: "dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all', primo comma, lettera b); c) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "del beneficiario del trasferimento".
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Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attività elettriche. (Art. 17 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.) — Testo vigente | Portale Normativo