Capo II
Art. 6
Introduzione dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale.
In vigore dal 25 dic 1999
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-11;463#art-6