Capo II

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria.

In vigore dal 25 dic 1999
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è sostituito dal seguente: ". - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 è delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall', secondo e terzo comma. 2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.". 2. Con effetto dalla data di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate. 3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
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