Titolo II

Art. 7

Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica

In vigore dal 13 nov 1999
Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica 1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. 2. All', comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo le parole: "ha il compito di svolgere" sono inserite le parole: "di promuovere e coordinare e"; la lettera c) è sostituita dalla seguente " c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera". 3. All' defla legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis - Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale". 4. All', della legge 30 novembre 1989, n. 399, sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio". 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali già determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici. 6. Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata è costituito da un presidente, nominato ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno designato dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto, in sostituzione dei membri designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca dell'ente tra i dirigenti di ricerca. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati dal CSN.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381#art-7

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Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica (Art. 7 Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo