Titolo I

Art. 2

Attività dell'INGV

In vigore dal 9 nov 2021
1. L'INGV: a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali; b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici; c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all', comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata; e) è sede e fornisce supporto all'attività del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione; f) rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali. 2. L'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all' della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) del comma 1, sono svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto. Per lo svolgimento di tali attività, con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera r)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo