Titolo IV
Art. 10
Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca
In vigore dal 13 nov 1999
1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
a) , comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
b) , in materia di strumenti;
c) , in materia di comitato di valutazione;
d) , in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;
e) , comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità;
f) , commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;
g) , comma 1, in materia di risorse finanziarie;
h) , in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti interessati, le disposizioni di cui all' della legge 29 aprile 1988, n. 143, e di cui all', comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle assunzioni, si applica l' del presente decreto;
i) , in materia di mobilità temporanea del personale.
2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilità e finanza anche sulla base dei principi di cui all', comma 1, lettera a), numero 5), e b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
In ordine ai medesimi regolamenti il Ministro vigilante esercita i controlli di cui all', comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con approvazione del piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti, nonché agli enti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al predetto decreto n. 19:
a) , comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
b) in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze ivi assegnate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) , in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività di ricerca dell'ente;
d) , in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;
e) .
3. Le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE).
4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e richiamate al comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta, può essere disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto previsto da decreti legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all', comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5 Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381#art-10