Art. 10
Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli
In vigore dal 30 ott 1999
Istituto autonomo case popolari
della provincia di Napoli
1. I comuni, per l'esercizio delle attività di cui agli possono avvalersi, previa convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354#art-10