Art. 10 · Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli

Art. 10

10 / 11

Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli

In vigore dal 30 ott 1999
Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli 1. I comuni, per l'esercizio delle attività di cui agli possono avvalersi, previa convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354#art-10