Art. 8
Definizione del contenzioso
In vigore dal 30 ott 1999
1. Al fine della definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il commissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, sia se questo si sia perfezionato ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sia se abbia avuto luogo nei termini e con le modalità di cui all', prendendo in esame:
a) le sentenze e i lodi arbitrali passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di esecuzione;
b) le sentenze e i lodi arbitrali eseguiti non ancora passati in giudicato e i relativi eventuali giudizi di impugnazione;
c) le sentenze e i lodi arbitrali non ancora passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di impugnazione e di esecuzione;
d) i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
e) le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data.
2. Sulla base della ricognizione prevista dal comma 1, il commissario straordinario comunica, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'inizio della procedura di definizione transattiva delle controversie relative ad un intero comparto, ovvero a singole opere, e formula successivamente un'ipotesi di definizione, previa acquisizione del parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per quanto riguarda le controversie di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, previa acquisizione delle relazioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il commissario straordinario determina, altresì, l'ammontare dell'acconto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera e), ultima parte, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e provvede al relativo pagamento.
3. Ove la definizione comprenda anche l'ultimazione delle opere, la proposta del commissario straordinario è preceduta da una conferenza di servizi convocata dal commissario medesimo alla quale partecipano il rappresentante dell'ente destinatario e gli altri soggetti competenti ad adottare atti procedimentali necessari al completamento dell'opera. Ai fini dell'accordo transattivo, alla conferenza di servizi partecipa anche il concessionario dell'opera.
4. Nelle more del procedimento di definizione del contenzioso e fino alla sua conclusione, intervenuta la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, il concessionario non può procedere sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva; le eventuali azioni esecutive già intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati ed i titoli non sono produttivi di interessi.
5. In ogni caso la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e delle azioni esecutive di cui al comma 4 cessa decorsi centoventi giorni dall'inizio della procedura di definizione transattiva.
6. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma 5 non sia stato raggiunto l'accordo sulla definizione transattiva, le parti possono concordare la proroga della sospensione di cui al comma 4, previo pagamento di un ulteriore acconto.
7. Il pagamento dell'importo scaturente dalla definizione in via transattiva delle controversie determina l'estinzione di ogni attività processuale sia di cognizione che di esecuzione e la rinuncia reciproca delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze o lodi arbitrali ottenuti nell'ambito delle controversie oggetto della definizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354#art-8