Titolo VICapo I

Art. 34

In vigore dal 1 gen 2026
1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all' e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all', comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate. 1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate. 2. È soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale. 3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo è predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. 4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 277.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-34

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