Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

In vigore dal 21 set 1999
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "21,"; b) nell'articolo 24, al comma 1, le parole "di notifica della cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "di consegna del ruolo al concessionario"; c) l'articolo 32 è sostituito dal seguente: "Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento; b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate."; d) nell'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."; e) nell'articolo 37, comma 1, le parole "gli articolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 9,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;326#art-2

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Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Art. 2 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.) — Testo vigente | Portale Normativo