Art. 2
2 / 4Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
In vigore dal 21 set 1999
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "21,";
b) nell'articolo 24, al comma 1, le parole "di notifica della cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "di consegna del ruolo al concessionario";
c) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.";
d) nell'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.";
e) nell'articolo 37, comma 1, le parole "gli articolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 9,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;326#art-2