Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
In vigore dal 21 set 1999
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 17, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.";
b) nell'articolo 19, al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata";
c) dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:
"Art. 52-bis (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.";
d) nell'articolo 57, al comma 4, le parole "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 3";
e) dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:
"Art. 57-bis (Somme anticipate dai concessionari). - 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito, con le modalità in vigore al 30 giugno 1999.
2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;326#art-3