Art. 7
Opzioni su strumenti finanziari
In vigore dal 29 ago 1999
1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli , ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l'attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione.
2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-7