Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 29 ago 1999
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-10

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