Art. 2

Attribuzione del TFR a Fondi pensione

In vigore dal 29 ago 1999
1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell'ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124 del 1993, stabiliscono l'attribuzione ai Fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR, possono prevedere in alternativa al versamento del relativo importo l'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi. 2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la modalità ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo. 3. L'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del TFR già accantonato negli esercizi precedenti, purchè compresi tra quelli indicati al comma 1. 4. La attribuzione del TFR non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al TFR già impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-2

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