Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 ago 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'aricolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "TFR": il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;
c) "Gestori": i soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) dell', comma 1, e dell' del decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) "Fonti istitutive": le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli , commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) "Testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;
f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
g) "Società del gruppo": le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice del TFR;
h) "Fondo comune di investimento": il fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza;
i) "Qualificati operatori finanziari": le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;
l) "Emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;
m) "Strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all', comma 2, del testo unico della Finanza;
n) "Attribuzione del TFR": le operazioni contemplate nell', comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;
o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-1