Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 29 ago 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'aricolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 4 agosto 1999; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: . Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per: a) "TFR": il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni; c) "Gestori": i soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) dell', comma 1, e dell' del decreto legislativo n. 124 del 1993; d) "Fonti istitutive": le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli , commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; e) "Testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni; f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa; g) "Società del gruppo": le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice del TFR; h) "Fondo comune di investimento": il fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza; i) "Qualificati operatori finanziari": le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento; l) "Emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza; m) "Strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all', comma 2, del testo unico della Finanza; n) "Attribuzione del TFR": le operazioni contemplate nell', comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione; o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;299#art-1