Capo II

Art. 14

In vigore dal 2 ott 1999
1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi: a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere; b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a). 2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. 3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, , la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane. 4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-14

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Art. 14 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo