Art. 10

Procedure di assegnazione e restituzione dei contributi

In vigore dal 24 giu 1999
1. Per l'acquisizione ed il trasferimento dei contributi comunitari di cui agli , commi 1 e 5, 4 e 9, si procede, attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a riassegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, le contribuzioni comunitarie assegnate all'Italia. 2. Le restituzioni di cui agli , comma 2, concernenti i contributi comunitari non utilizzati, sono effettuate direttamente all'Unione europea dalle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio non utilizzate per le finalità di cui al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al pagamento degli eventuali interessi di mora ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle procedure stabilite in sede comunitaria. Copia delle note di restituzione dei contributi non utilizzati devono essere contestualmente trasmesse al Fondo di rotazione di cui al comma 1 per gli adempimenti contabili di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192#art-10

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