Art. 9

Partecipazione finanziaria straordinaria

In vigore dal 24 giu 1999
1. Se, sulla base di disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea in relazione a casi eccezionali di preponderante interesse comunitario, viene previsto che la partecipazione finanziaria venga maggiorata fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare apposita domanda al Ministero per le politiche agricole, che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per ottenere tale integrazione della partecipazione finanziaria comunitaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipazione finanziaria straordinaria (Art. 9 Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.) — Testo vigente | Portale Normativo