Art. 2
Partecipazione finanziaria per le infrastrutture di ispezione
In vigore dal 24 giu 1999
Partecipazione finanziaria
per le infrastrutture di ispezione
1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini del rafforzamento delle infrastrutture di ispezione fitosanitaria fino alla copertura non superiore al 50% delle spese intese a migliorare, oltre il livello già raggiunto rispettando le condizioni minime di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, gli strumenti ed impianti necessari per le attività di ispezione e di monitoraggio e, all'occorrenza, per le misure previste all'articolo 46 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 e successive modificazioni, nei centri di ispezione fitosanitari diversi da quelli del luogo di destinazione, è integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.
2. Per l'ottenimento della partecipazione finanziaria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma delle misure da attuare rientranti fra quelle finanziabili ai sensi del comma 1. Le richieste di partecipazione finanziaria dirette alla Commissione europea e i programmi completi della documentazione e di ogni informazione necessaria, sono trasmessi al Ministero per le politiche agricole che provvede, previo coordinamento, ad inviarli unitariamente alla Commissione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192#art-2