Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 24 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', commi 1, 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva n. 97/3/CE del Consiglio, del 20 gen- naio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987; Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;192#art-1

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