Art. 11
In vigore dal 30 apr 1999
1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed eventuali trattamenti integrativi aziendali.
3. Allo scopo di agevolare il processo di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina, con proprio decreto, criteri e modalità per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurarne la flessibilità e di promuoverne l'adeguamento alla situazione del mercato.
4. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il personale dipendente dell'Istituto può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
5. In sede di trasformazione dell'Istituto in società per azioni le eventuali attività o produzioni da affidarsi in esclusiva, nel rispetto della normativa comunitaria, sono svolte con separazione contabile o societaria rispetto alle attività o alle produzioni dedicate al mercato.
6. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori restano in carica, a far data dai rispettivi provvedimenti di nomina, per la durata dei rispettivi mandati stabilita dagli , comma 2, e 12 della legge 13 luglio 1966, n. 559, così come sostituiti dal presente decreto. Il mandato cessa comunque in caso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla trasformazione dell'Istituto in società per azioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116#art-11