Art. 8

In vigore dal 30 apr 1999
1. L'articolo 19 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Fino alla trasformazione in società per azioni è in facoltà dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116#art-8

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