Art. 1

In vigore dal 30 apr 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visti, in particolare, gli , comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno conferito al Governo la delega a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, anche mediante trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; Visto l'articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l', comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998; Acquisito il parere della commissione bicamerale istituita ai sensi dell' della citata legge n. 59 del 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L' della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ". - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato. 2. Sino alla trasformazione in società per azioni, l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente pubblico economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è disciplinato dalla presente legge.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-21;116#art-1

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