Titolo II

Art. 7

Piccole reti isolate

In vigore dal 30 apr 1999
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi: a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio; b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale; c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79#art-7

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Piccole reti isolate (Art. 7 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.) — Testo vigente | Portale Normativo