Titolo II
Art. 11
Energia elettrica da fonti rinnovabili
In vigore dal 1 gen 2016
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili,energia nucleare prodotta sul territorio nazionale, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79#art-11