Titolo II

Art. 10

Attività di importazione ed esportazione

In vigore dal 29 ott 2003
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete. 2. Con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell', di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti. 3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79#art-10

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