Titolo I
Art. 16
Termini di decadenza - Rimborsi
In vigore dal 27 mar 1999
1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi). - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-16