Titolo I
Art. 13
Dichiarazione di effettuazione di attività
In vigore dal 27 mar 1999
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
" (Dichiarazione di effettuazione di attività). - 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-13