Titolo I
Art. 8
Imponibili medi
In vigore dal 27 mar 1999
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
" (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, semprechè i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-8