Art. 16 · Termini di decadenza - Rimborsi
Titolo I

Art. 16

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Termini di decadenza - Rimborsi

In vigore dal 27 mar 1999
1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi). - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. 2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-16