Art. 6
Estensione
In vigore dal 5 feb 1999
1. Fatto salvo quanto stabilito negli , le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2001 ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-6