Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 feb 1999
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nel regolameto (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;
c) ente di gestione, il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
d) utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato;
e) assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;
f) autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a sè stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente;
g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra;
h) E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-2