Art. 3

Ente di gestione

In vigore dal 5 feb 1999
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione. 2. Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente. 3. L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;18#art-3

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