Art. 4

Bilancio

In vigore dal 10 dic 2000
1. Il bilancio dell'Ufficio è allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il bilancio compilato in conformità dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari. Il fondo di dotazione è conferito integralmente dalla Banca. 2. La contabilità e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa società di revisione cui è affidata la revisione del bilancio della Banca. 3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa.

Note all'articolo

  • La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 98, comma 2) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-26;319#art-4

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