Art. 3

Organizzazione

In vigore dal 1 ott 1998
1. L'Ufficio è retto da un Consiglio, composto dal Governatore della Banca, che lo presiede, dal direttore generale della Banca e da tre componenti, nominati dal Governatore, di cui almeno uno scelto tra il personale di grado superiore della Banca. 2. I componenti del Consiglio esterni alla Banca durano in carica cinque anni. Ad essi si applicano, in materia di incompatibilità e di conflitti di interesse, le disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio superiore della Banca. 3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ufficio. 4. Lo statuto dell'Ufficio disciplina il funzionamento, la gestione finanziaria, la composizione e i criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti e gli interventi in materia previdenziale e di utilità sociale e determina le modalità e i criteri per la nomina del direttore generale. Lo statuto è approvato dal Consiglio superiore della Banca, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente. 5. L'ordinamento del personale è disciplinato dal Consiglio, in conformità dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca, fatte salve le specificità organizzative dell'Ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-26;319#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo